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Titolo VI – DEI DELITTI CONTRO L’INCOLUMITÀ PUBBLICA

Art. 437 c.p. – Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro –
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
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Art. 438 c.p. – Epidemia –
Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo.
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Art. 439 c.p. – Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari –
Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
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Art. 440 c.p. – Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari –
Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
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Art. 441 c.p. – Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute –
Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309.
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Art. 442 c.p. – Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate –
Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dai detti articoli.
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Art. 443 c.p. – Commercio o somministrazione di medicinali guasti –
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
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Art. 444 c.p. – Commercio di sostanze alimentari nocive –
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte nè adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.
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Art. 445 c.p. – Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica –
Chiunque, esercitando anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.
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Art. 446 c.p. – Confisca obbligatoria –
In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 è obbligatoria.
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Art. 447 c.p. – Agevolazione dolosa dell’uso di sostanze stupefacenti
Abrogato Capo II - DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE - -
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Art. 448 c.p. – Pene accessorie –
La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza.
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Art. 449 c.p. – Delitti colposi di danno –
Chiunque al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423 bis, cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.
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Art. 450 c.p. – Delitti colposi di pericolo –
Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un'inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni.
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Art. 451 c.p. – Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro –
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 516.
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Art. 452 c.p. – Delitti colposi contro la salute pubblica –
Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito: 1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte; 2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo; 3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione. Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.
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