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Codice Civile
Codice Penale

Titolo VI – DEI DELITTI CONTRO L’INCOLUMITÀ PUBBLICA

Art. 452 terdecies c.p. - Omessa bonifica -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.

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Art. 433 bis c.p. - Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari -

Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da quattro a otto anni. Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da cinque a venti anni.

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Art. 423 quater c.p. - Confisca

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall’articolo 423 bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando, a seguito di condanna per il delitto previsto dall’articolo 423 bis, primo comma, è stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

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Art. 423 ter c.p. - Pene accessorie

Fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all’articolo 423 bis, primo comma, importa l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. La condanna per il reato di cui all’articolo 423 bis, primo comma, importa altresì l’interdizione da cinque a dieci anni dall’assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell’ambito della lotta attiva contro gli incedi boschivi.

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Art. 422 c.p. - Strage -

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l’ergastolo.

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Art. 423 c.p. - Incendio -

Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d’incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

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Art. 423 bis c.p. - Incendio boschivo

Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

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Art. 424 c.p. - Danneggiamento seguito da incendio -

Chiunque, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se del fatto sorge pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni. Se al fuoco appiccato a boschi, salve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall’articolo 423 bis.

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Art. 425 c.p. - Circostanze aggravanti -

Capo I – DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA – –

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Art. 426 c.p. - Inondazione, frana o valanga -

Chiunque cagiona una inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

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Art. 427 c.p. - Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga -

Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro le acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni. Se il disastro si verifica, la pena della reclusione è da tre a dieci anni.

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Art. 428 c.p. - Naufragio, sommersione o disastro aviatorio -

Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprietà, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

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Art. 429 c.p. - Danneggiamento seguito da naufragio -

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un’edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito, se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

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Art. 430 c.p. - Disastro ferroviario -

Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

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Art. 431 c.p. - Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento -

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all’esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni. Per “strade ferrate” la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dalla elettricità o da altro mezzo di trazione meccanica.

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Art. 432 c.p. - Attentati alla sicurezza dei trasporti -

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

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Art. 433 c.p. - Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni -

Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per la illuminazione o per le industrie, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.

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Art. 434 c.p. - Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi -

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

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Art. 435 c.p. - Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti -

Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servono alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

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Art. 436 c.p. - Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni -

Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione dell’incendio o all’opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l’incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, è punito con la reclusione da due a sette anni. Capo I – DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA – –

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