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Libro Secondo – DEI DELITTI IN PARTICOLARE

Art. 512 c.p. – Pena accessoria –
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti importa l'interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque.
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Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell’industria o del commercio –
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.
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Art. 513 bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza –
Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
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Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali –
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
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Art. 515 c.p. – Frode nell’esercizio del commercio –
Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.
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Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine –
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032
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Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci –
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 20.
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Art. 517 bis c.p. – Circostanza aggravante
Le pene stabilita dagli articoli 515, 516, 517, sono aumentate se i fatti da esse previsti, hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica e le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.
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Art. 518 c.p. – Pubblicazione della sentenza –
501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.
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Art. 519 c.p. – Della violenza carnale –
Abrogato Capo I - DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE - -
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Art. 521 c.p. – Atti di libidine violenti –
Art. 521 c.p. Abrogato. Capo I – DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE – –
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Art. 522 c.p. – Ratto a fine di matrimonio –
Abrogato   Capo I - DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE - -
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Art. 523 c.p. – Ratto a fine di libidine –
Art. 523 c.p. Abrogato Capo I – DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE – –
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Art. 525 c.p. – Circostanze attenuanti –
Art. 525 c.p. Abrogato Capo I – DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE – –
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Art. 526 c.p. – Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata –
526 c. p. Abrogato Capo I - DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE - -
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Art. 527 c.p. – Atti osceni –
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
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Art. 528 c.p. – Pubblicazioni e spettacoli osceni –
Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10. Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.
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Art. 529 c.p. – Atti e oggetti osceni: nozione –
Agli effetti della legge penale, si considerano "osceni" gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.
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