Home » Codici » Codice penale » Libro SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE » Titolo OTTAVO DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL PATRIMONIO AGROALIMENTARE » Capo II Dei delitti contro l'industria e il commercio » Art. 517
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Chiunque ((detiene per la vendita,)) pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualita' dell'opera o del prodotto, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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