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Art. 79 Codice penale

Limiti degli aumenti delle pene accessorie

La durata massima delle pene accessorie temporanee non puo' superare, nel complesso, i limiti seguenti:

1° dieci anni, se si tratta dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da una professione o da un'arte;

2° cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.