Home » Codici » Codice penale » Libro SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE » Titolo OTTAVO DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL PATRIMONIO AGROALIMENTARE » Capo I Dei delitti contro l'economia pubblica » Art. 512
Pena accessoria
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti importa l'interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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