Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
Art. 583 quinquies c.p.
Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.
Capo I – DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITÀ INDIVIDUALE
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