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Codice Civile
Codice Penale

Art. 230 c.p. – Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata –

La libertà vigilata è sempre ordinata: 1) se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni; 2) quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale; 3) se il contravventore abituale o professionale, non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitualità o professionalità; 4) negli altri casi determinati dalla legge. Nel caso in cui sia stata disposta l’assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro, il giudice, al termine dell’assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta.

Art. 230 c.p.

La libertà vigilata è sempre ordinata:
1) se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;
2) quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale;
3) se il contravventore abituale o professionale, non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitualità o professionalità;
4) negli altri casi determinati dalla legge.

Nel caso in cui sia stata disposta l’assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro, il giudice, al termine dell’assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta.

Capo I – DELLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI
Sezione II – DISPOSIZIONI SPECIALI

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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