fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Codice Civile

Art. 21 c.c. - Deliberazioni dell'assemblea

Art. 21 c.c. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per […]

Continua »
Art. 22 c.c. - Azioni di responsabilità contro gli amministratori

Art. 22 c.c. Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall’assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori. Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni – –

Continua »
Art. 23 c.c. - Annullamento e sospensione delle deliberazioni

Art. 23 c.c. Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero. L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Il Presidente del […]

Continua »
Art. 24 c.c. - Recesso ed esclusione degli associati

Art. 24 c.c. La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall’atto costitutivo o dallo statuto. L’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere […]

Continua »
Art. 25 c.c. - Controllo sull'amministrazione delle fondazioni

Art. 25 c.c. L’autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al […]

Continua »
Art. 26 c.c. - Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione

Art. 26 c.c. L’autorità governativa può disporre il coordinamento della attività di più fondazioni ovvero l’unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore. Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni – –

Continua »
Art. 27 c.c. - Estinzione della persona giuridica

Art. 27 c.c. Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare. L’estinzione è dichiarata dall’autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d’ufficio. […]

Continua »
Art. 28 c.c. - Trasformazione delle fondazioni

Art. 28 c.c. Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio e divenuto insufficiente, l’autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione non e ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati […]

Continua »
Art. 29 c.c. - Divieto di nuove operazioni

Art. 29 c.c. Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l’estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l’autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell’associazione, o appena è stata adottata dall’assemblea la deliberazione di scioglimento dell’associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, […]

Continua »
Art. 30 c.c. - Liquidazione

Art. 30 c.c. Dichiarata l’estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell’associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice. Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni – –

Continua »
Art. 31 c.c. - Devoluzione dei beni

Art. 31 c.c. I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell’atto costitutivo o dello statuto. Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l’autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell’assemblea che ha […]

Continua »
Art. 32 c.c. - Devoluzione dei beni con destinazione particolare

Art. 32 c.c. Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell’ente, l’autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi. Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni […]

Continua »
Art. 33 c.c. - Registrazione delle persone giuridiche

Art. 33 c.c. Abrogato Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni – –

Continua »
Art. 34 c.c. - Registrazione di atti

Art. 34 c.c. Abrogato Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni – –

Continua »
Art. 35 c.c. - Disposizione penale

Art. 35 c.c. Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice sono puniti con l’ammenda da euro 10 a euro 516. Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni – –

Continua »
Art. 36 c.c. - Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

Art. 36 c.c. L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e conferita la presidenza o la direzione. Capo III – Delle associazioni non riconosciute e dei comitati – –

Continua »
Art. 37 c.c. - Fondo comune

Art. 37 c.c. I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso. Capo III – Delle associazioni non riconosciute e dei comitati – –

Continua »
Art. 38 c.c. - Obbligazioni

Art. 38 c.c. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Capo III – Delle associazioni non riconosciute e dei comitati – –

Continua »
Art. 39 c.c. - Comitati

Art. 39 c.c. I comitati di soccorso o di beneficienza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto e stabilito nelle leggi speciali. Capo III – Delle associazioni non riconosciute e dei comitati – –

Continua »
Art. 40 c.c. - Responsabilità degli organizzatori

Art. 40 c.c. Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato. Capo III – Delle associazioni non riconosciute e dei comitati – –

Continua »