Art. 11 Persone giuridiche pubbliche
Le Province e i Comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto
Le Province e i Comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto
Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.
Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V. Capo I – Disposizioni generali – –
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico La fondazione può essere disposta anche con testamento. Capo II – Delle associazioni e
L’atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera
L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione.Devono anche
Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato. E’ però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto
Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell’articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che
L’assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la
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