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Codice Civile
Codice Penale

Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni

Art. 496 Rendimento del conto

L’erede ha l’obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all’erede. Capo V – Dell’accettazione dell’eredità Sezione II – Del beneficio d’inventario –

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Art. 497 Mora nel rendimento del conto

L’erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest’obbligo. Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è […]

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Art. 498 Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione

Qualora entro il termine indicato nell’articolo 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l’erede non può eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità nell’interesse di tutti i creditori e legatari. A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell’opposizione deve, a mezzo di un notaio del […]

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Art. 499 Procedura di liquidazione

Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l’erede provvede, con l’assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l’alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che […]

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Art. 500 Termine per la liquidazione

L’autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all’erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione. Capo V – Dell’accettazione dell’eredità Sezione II – Del beneficio d’inventario –

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Art. 501 Reclami

Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi senza reclami i trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di […]

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Art. 502 Pagamento dei creditori e dei legatari

Divenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami, l’erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l’erede. La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione. I creditori e […]

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Art. 503 Liquidazione promossa dall'erede

Anche quando non vi e opposizione di creditori o di legatari, l’erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti . Il pagamento fatto a creditori privilegiati ipotecari non impedisce all’erede di valersi .di questa procedura. Capo V – Dell’accettazione dell’eredità Sezione II – Del beneficio d’inventario –

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Art. 504 Liquidazione nel caso di più eredi

Se vi sono più eredi con beneficio d’inventario, ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio. Capo V – Dell’accettazione dell’eredità Sezione II – Del beneficio d’inventario […]

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Art. 505 Decadenza dal beneficio

L’erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall’articolo 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall’articolo 500, decade dal beneficio d’inventario. Parimenti decade dal beneficio d’inventario l’erede che, nel caso previsto dall’artiolo 503 dopo l’invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue […]

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Art. 506 Procedure individuali

Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell’articolo 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall’articolo 499. I crediti […]

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Art. 507 Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari

L’erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari. A tal fine l’erede deve, nelle forme indicate dall’articolo 498, dare avviso ai creditori e ai legatari […]

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Art. 508 Nomina del curatore

Trascritta la dichiarazione di rilascio, il tribunale del luogo dell’aperta successione, su istanza dell’erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d’ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli 498 e seguenti. Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni. Le attività che residuano, […]

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Art. 509 Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari

Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l’erede incorre nella decadenza dal beneficio d’inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il tribunale del luogo dell’aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l’erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può […]

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Art. 510 Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati

L’accettazione con beneficio d’inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l’inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione. Capo V – Dell’accettazione dell’eredità Sezione II – Del beneficio d’inventario –

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Art. 511 Spese

Le spese dell’apposizione dei sigilli, dell’inventario e di ogni altro atto dipendente dall’accettazione con beneficio d’inventario sono a carico dell’eredità. Capo V – Dell’accettazione dell’eredità Sezione II – Del beneficio d’inventario –

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Art. 512 Oggetto della separazione

La separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l’hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell’erede. Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto. La separazione non impedisce ai […]

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Art. 513 Separazione contro i legatari di specie

I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie. Capo VI – Della separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede – –

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Art. 514 Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti

I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l’hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti. Fuori di questo caso, i creditori […]

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Art. 515 Cessazione della separazione

L’erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure è contestato. Capo VI – Della separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede – –

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