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Codice Civile
Codice Penale

Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni

Art. 476 Accettazione tacita

L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Capo V – Dell’accettazione dell’eredità Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 477 Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione

La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all’eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell’eredità. Capo V – Dell’accettazione dell’eredità Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 478 Rinunzia che importa accettazione

La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione. Capo V – Dell’accettazione dell’eredità Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 479 Trasmissione del diritto di accettazione

Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi. Se questi non sono d’accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l’eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato. La rinunzia all’eredità propria del trasmittente include rinunzia […]

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Art. 480 Prescrizione

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni. Il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione e, in caso d’istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario […]

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Art. 481 Fissazione di un termine per l'accettazione

Chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare. Capo V – Dell’accettazione dell’eredità Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 482 Impugnazione per violenza o dolo

L’accettazione dell’eredità si può impugnare quando e effetto di violenza o di dolo . L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo. Capo V – Dell’accettazione dell’eredità Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 483 Impugnazione per errore

L’accettazione dell’eredità non si può impugnare se è viziata da errore. Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione, l’erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell’eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli e dovuta. Se i beni ereditari […]

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Art. 484 Accettazione col beneficio d'inventario

L’accettazione col beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondari in cui si è aperta la successione , e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari […]

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Art. 485 Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni

Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo e nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non e stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si e […]

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Art. 486 Poteri

Durante i termini stabiliti dall’articolo precedente per fare l’inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell’articolo 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l’eredità. Se non compare, l’autorità giudiziaria nomina un curatore all’eredità affinche la rappresenti in giudizio. Capo V – Dell’accettazione dell’eredità Sezione II – Del beneficio […]

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Art. 487 Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni

Il chiamato all’eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d’inventario, fino a che il diritto di accettare non è prescritto. Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall’autorità giudiziaria a norma dell’articolo 485; […]

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Art. 488 Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria

Il chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell’articolo 481, deve, entro detto termine, compiere anche l’inventario; se fa la dichiarazione e non l’inventario, è considerato erede puro e semplice. L’autorità giudiziaria può accordare una dilazione. Capo V – Dell’accettazione dell’eredità Sezione II […]

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Art. 489 Incapaci

I minori, gli interdetti e gli inabilitati non si intendono decaduti dal beneficio d’inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione. Capo V – Dell’accettazione dell’eredità Sezione II – Del beneficio […]

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Art. 490 Effetti del beneficio d'inventario

L’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede. Conseguentemente: 1) l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte; 2) l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei […]

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Art. 491 Responsabilità dell'erede nell'amministrazione

L’erede con beneficio d’inventario non risponde dell’amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave . Capo V – Dell’accettazione dell’eredità Sezione II – Del beneficio d’inventario –

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Art. 492 Garanzia

Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l’erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell’inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari. Capo V – Dell’accettazione dell’eredità Sezione II – Del beneficio d’inventario –

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Art. 493 Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione

L’erede decade dal beneficio d’inventario, se aliena o sottopone a pegnoo ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l’autorizzazione scritte dal codice di procedura civile. Per i beni mobili l’autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario. Capo V – Dell’accettazione dell’eredità Sezione II – Del […]

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Art. 494 Omissioni o infedeltà nell'inventario

Dal beneficio d’inventario decade l’erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredità, o che ha denunziato in mala fede, nell’inventario stesso, passività non esistenti. Capo V – Dell’accettazione dell’eredità Sezione II – Del beneficio d’inventario –

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Art. 495 Pagamento dei creditori e legatari

Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell’articolo 484 o dall’annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l’inventario sia posteriore alla dichiarazione, l’erede, quando creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell’articolo 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i […]

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