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Codice Civile
Codice Penale

Titolo V – Delle società

Art. 2326 Denominazione sociale

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società per azioni. Capo V – Della società per azioni Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 2327 Ammontare minimo del capitale

La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centoventimila euro. Capo V – Della società per azioni Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 2328 Atto costitutivo

La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: 1) il cognome ed il nome o la denominazione la data di nascita ed il luogo di nascita o lo stato di costituzione il domicilio e la la sede, la cittadinanza dei soci […]

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Art. 2329 Condizioni per la costituzione

Per procedere alla costituzione della società è necessario 1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale; 2) che siano rispettatate le previsionei degli articoli 2341 e 2343 relative ai conferimenti; 3) che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare […]

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Art. 2330 Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società

Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 2329. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio […]

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Art. 2330 bis Pubblicazione dell'atto costitutivo

L’atto costitutivo e lo statuto devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. Nel medesimo Bollettino deve essere fatta menzione del deposito, presso l’ufficio del registro delle imprese, della relazione indicata nell’articolo 2343. Capo V – Della società per azioni Sezione I – Disposizioni generali –

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Art. 2331 Effetti dell'iscrizione

Con l’iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica. Per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito.Sono altresì solidamente ed illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell’atto costitutivo hanno consentito il compimento dell’operazione.Qualora successivamente […]

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Art. 2332 Nullità della società

Avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi: 1) mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico; 2) illiceità dell’oggetto sociale; 3) mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale; La […]

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Art. 2333 Programma e sottoscrizione delle azioni

La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l’oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell’atto costitutivo, e dello statuto l’eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato l’atto costitutivo. Il programma con le […]

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Art. 2334 Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori

Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore a trenta giorni per fare il versamento prescritto dal secondo comma dell’articolo 2342.. Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall’obbligazione assunta. Qualora […]

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Art. 2335 Assemblea dei sottoscrittori

L’assemblea dei sottoscrittori: 1) accerta l’esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società 2) delibera sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto; 3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori; 4) nomina gli amministratori ovvero i membri del collegio di sorveglianza e, quantdo previsto,il soggetto cui è demandato […]

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Art. 2336 Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo

Eseguito quanto è prescritto nell’articolo precedente, gli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l’atto costitutivo, che deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2330. Capo V – Della società per azioni Sezione II – Della costituzione per pubblica sottoscrizione –

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Art. 2337 Promotori

Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell’articolo 2333. Capo V – Della società per azioni Sezione III – Dei promotori e dei soci fondatori –

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Art. 2338 Obbligazioni dei promotori

I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società. La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall’assemblea. Se per qualsiasi ragione la società […]

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Art. 2339 Responsabilità dei promotori

I promotori sono solidalmente responsabi verso la società e verso i terzi: 1) per l’integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società; 2) per l’esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell’art. 2343; 3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico […]

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Art. 2340 I limiti dei benefici riservati ai promotori

I promotori possono riservarsi nell’atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni. Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio. Capo V – Della società per azioni Sezione III – Dei promotori […]

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Art. 2341 Soci fondatori

Le disposizioni del primo comma dell’articolo 2340 si applicano anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l’atto costitutivo. Capo V – Della società per azioni Sezione III – Dei promotori e dei soci fondatori –

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Art.2341 bis Patti parasociali

I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o, il governo della società: a) hanno per oggetto l’esercizio del diritto do voto nelle società per azioni o, nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o, partecipazioni in società che le controllano; c) hanno […]

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Art.2341 ter Pubblicità dei patti parasociali.

Nelle società che fanno ricorso al mercato dela capitale di rischio, i patti parasociali devono essere comunicati alla società e, dichiarati in apertura in ogni assemblea.La diciarazione deve essere trascritta nel verbale e, questo deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese. In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente, i possessori […]

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Art. 2342 Conferimenti

Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt. 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di […]

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