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Codice Civile
Codice Penale

Titolo V – Delle società

Art. 2505 Incorpoarzione di società interamente possedute

Alla fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell’articolo 2501 bis, primo comma, numeri 3), 4), 5), e degli articoli 2501 quinquies e 2501 sexies. L’atto costitutivo e lo statuto, può prevedere che la fusione per incorporazione di una […]

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Art. 2505 bis Incorporazione di società possedute al novanta per cento

Alla fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni dell’articolo 2501sexies, qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di fare acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla […]

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Art. 2505 ter Effetti della pubblicazione degli atti del procedimentio di fusione nel registro delle imprese

Alle iscrizioni nel registro dell imprese, ai sensi degli articoli 2501 ter, 2502 bis e 2504 conseguono gli effetii previsti dall’articolo 2448. Capo X – Della trasformazione, della fusione e della scissione Sezione II – Della fusione delle società –

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Art. 2505 quatr Fusioni cui non partecipano società con capitale reppresentato da azioni

Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501 ter, secondo comma; le diposizioni dell’articolo 2501 sexies possono essere derogate con il consenso di tutti i soci della società partecipanti alla fusione; […]

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Art. 2506 Forme di scissione

Con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, presistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso, anche ad una sola società,e le relative quote ai suoi soci. E’ consentito un conguaglio in danaro, purchè non sia superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni […]

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Art. 2506 bis Progetto di scissione

L’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell’articolo 2501 ter ed inoltre l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e, dell’eventuale conguaglio in danaro. Se la destinazione di un elemento dell’attivo non è desumibile dal progetto, esso, […]

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Art. 2506 ter Norme applicabili

L’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione, redige, la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501 quater, 2501 quinques. La relazione dell’organo amministrativo devo inoltre, illustrare, i criteri di distribuzione della azioni o quote e, deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che […]

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Art. 2506 quater Effetti della scissione

La scissione ha effetti dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l’articolo 2501 ter, numeri 5) e 6), si […]

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Art. 2507 Rapporti con il diritto comunitario

L’interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, è effettuata in base ai principi dell’ordinamento delle Comunità europee. Capo XI – Delle società costituite all’estero – –

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Art. 2508 Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato

Le società costituite all’estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone […]

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Art. 2509 Società estere di tipo diverso da quelle nazionali

Le società costituite all’estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società per azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi alla iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilità degli amministratori. Capo XI – Delle società costituite all’estero – –

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Art. 2509 bis Responsabiltà in caso di inosservanza delle formalità

Fino all’adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome della società,rispondono illimitatamente e solidamente per le obbligazioni sociali. Capo XI – Delle società costituite all’estero – –

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Art. 2510 Società con prevalenti interessi stranieri

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni l’esercizio di determinate attività da parte di società nelle quali siano rappresentati interessi stranieri. Capo XI – Delle società costituite all’estero – –

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