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Titolo III – Dei singoli contratti

Art. 1531 Interessi, dividendi e diritto di voto
Nella vendita a termine di titoli di credito , gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore. Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto spetta al venditore fino al momento della consegna . […]
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Art. 1532 Diritto di opzione
Il diritto di opzione inerente ai titoli venduti a termine spetta al compratore. Il venditore, qualora il compratore gliene faccia richiesta in tempo utile, deve mettere il compratore in grado di esercitare il diritto di opzione, oppure deve esercitarlo per conto del compratore, se questi gli ha fornito i fondi necessari. In mancanza di richiesta […]
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Art. 1533 Estrazione per premi o rimborsi
Se i titoli venduti a termine sono soggetti a estrazione per premi o rimborsi, i diritti e gli oneri derivanti dall’estrazione spettano al compratore, qualora la conclusione del contratto sia anteriore al giorno stabilito per l’inizio dell’estrazione. Il venditore, al solo effetto indicato dal comma precedente, deve comunicare per iscritto al compratore una distinta numerica […]
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Art. 1534 Versamenti richiesti sui titoli
Il compratore deve fornire al venditore, almeno due giorni prima della scadenza, le somme necessarie per eseguire i versamenti richiesti sui titoli non liberati . Capo I – Della vendita Sezione II – Della vendita di cose mobili § 5 – Della vendita a termine di titoli di credito
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Art. 1535 Proroga dei contratti a termine
Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l’esecuzione del contratto, è dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l’osservanza degli usi diversi. Capo I – Della vendita Sezione II – Della vendita di cose mobili § 5 – Della vendita a termine di titoli […]
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Art. 1536 Inadempimento
In caso d’inadempimento della vendita a termine di titoli, si osservano le norme degli articoli 1515 e 1516, salva, per i contratti di borsa, l’applicazione delle leggi speciali. Capo I – Della vendita Sezione II – Della vendita di cose mobili § 5 – Della vendita a termine di titoli di credito
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Art. 1537 Vendita a misura
Quando un determinato immobile è venduto con l’indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell’immobile è inferiore a quella indicata nel contratto . Se la misura risulta superiore a quella indicata nel […]
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Art. 1538 Vendita a corpo
Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell’immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto. Nel caso in […]
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Art. 1539 Recesso dal contratto
Quando il compratore esercita il diritto di recesso, il venditore è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le spese del contratto . Capo I – Della vendita Sezione III – Della vendita di cose immobili –
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Art. 1540 Vendita cumulativa di più immobili
Se due o più immobili sono stati venduti con lo stesso contratto per un solo e medesimo prezzo, con l’indicazione della misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantità è minore nell’uno e maggiore nell’altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; il diritto al supplemento o alla diminuzione del […]
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Art. 1541 Prescrizione
Il diritto del venditore al supplemento e quello del compratore alla diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si prescrivono in un anno dalla consegna dell’immobile. Capo I – Della vendita Sezione III – Della vendita di cose immobili –
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Art. 1542 Garanzia
Chi vende un’eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede. Capo I – Della vendita Sezione IV – Della vendita di eredità –
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Art. 1543 Forme
La vendita di un’eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità . Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell’eredità. Capo I – Della vendita Sezione IV – Della vendita di eredità […]
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Art. 1544 Obblighi del venditore
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell’eredità, è tenuto a rimborsare il compratore, salvo patto contrario. Capo I – Della vendita Sezione IV – Della vendita di eredità –
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Art. 1545 Obblighi del compratore
Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell’eredità, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall’eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente. Capo I – Della vendita Sezione IV – Della vendita di eredità –
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Art. 1546 Responsabilità per debiti ereditari
Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari. Capo I – Della vendita Sezione IV – Della vendita di eredità –
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Art. 1547 Altre forme di alienazione di eredità
Le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di alienazione di un’eredità a titolo oneroso. Nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia è regolata dall’art. 797. Capo I – Della vendita Sezione IV – Della vendita di eredità –
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Art. 1548 Nozione
Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l’obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere […]
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Art. 1549 Perfezione del contratto
Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli. Capo II – Del riporto – –
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Art. 1550 Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli
I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato. Si applicano le disposizioni degli artt. 1531, 1532,1533 e 1534. Il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore . Capo II – Del riporto – –
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