fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Titolo I – Delle obbligazioni in generale

Art. 1313 Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà

Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà. Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni sezione III – Delle obbligazioni in solido –

Continua »
Art. 1314 Obbligazioni divisibili

Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l’obbligazione non è solidale , ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte. Capo VII – Di alcune specie […]

Continua »
Art. 1315 Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore

Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata. Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni Sezione IV – Delle obbligazioni divisibili e indivisibili –

Continua »
Art. 1316 Obbligazioni indivisibili

L’obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti. Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni Sezione IV – Delle obbligazioni divisibili e indivisibili –

Continua »
Art. 1317 Disciplina delle obbligazioni indivisibili

Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali (1292 e seguenti), in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti. Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni Sezione IV – Delle obbligazioni divisibili e indivisibili –

Continua »
Art. 1318 Indivisibilità nei confronti degli eredi

L’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore. Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni Sezione IV – Delle obbligazioni divisibili e indivisibili –

Continua »
Art. 1319 Diritto di esigere l'intero

Ciascuno dei creditori può esigere l’esecuzione della intera prestazione indivisibile . Tuttavia l’erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell’intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi. Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni Sezione IV – Delle obbligazioni divisibili e indivisibili –

Continua »
Art. 1320 Estinzione parziale

Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un’altra il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa. […]

Continua »