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Codice Civile
Codice Penale

Regio Decreto 30/03/1942 n. 318 – Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie

Art.223- undecies

I bilanci relativi all’esercizio chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti. I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni. I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data […]

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Art.223-duodecies

Le società di cui ala capo I del titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 marzo 2005. Le deliberazioni necessarie per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto alle nuove […]

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Art.223- terdecies

Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applica l’articolo 223-duodecies; il termine per l’adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile è fissato al 30 giugno 2005.Entro lo stesso termine le banche cooperative provvedono all’iscrizione presso l’Albo delle società cooperative. Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla […]

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Art.223-quaterdecies

Nelle cooperative che hanno adottato e osservano le clausole previste dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 601, alla data del 1° gennaio 2004, la deliberazione di trasformazione deve devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti, […]

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Art.223-quinquiesdecies

Le cooperative che non hanno adottato le clausole previste dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 601, alla data del 1° gennaio 2004 , possono deliberare la trasformazione in società lucrative, con le maggioranze previste dall’articolo 2545- decise del codice senza che trovi applicazione la devoluzione del patrimonio ai fondi […]

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Art.223- sexiesdecies

Entro il 30 giugno 2004, il Ministeri delle attività produttive, predispone un Albo delle società cooperative tenuto presso il Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica.In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi […]

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Art.223-septiesdecies

Fermo restante quanto previsto dagli articoli 2545-septiesbecies e 2545- octiesdecies, del codice, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l’esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina dal liquidatore con provvedimento dell’autorità di vigilanza da iscriversi nel registro […]

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Art.223-octiesdecies

I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti. I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra la data del 1° gennaio 2004 ed il 31 dicembre 2004, possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni. I bilanci relativi ad esercizi chiusi […]

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Art. 223-noviesdecies

Le società cooperative poste in liquidazione prima del 1° gennaio 2004 sono liquidate secondo le leggi anteriori. Le società cooperative poste in liquidazione dopo il 1° gennaio 2004 sono liquidate secondo le nuove disposizioni. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al Libro V –

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Art.223-vicies

I procedimenti riguardanti società cooperative previsti dall’articolo 2409 del codice, pendenti al 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al Libro V –

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Art.223-vicies semel

Il limite di cinque anni, previsto dall’articolo2341-bis, si applica ai patti parasociali stipulati prima del 1° gennaio 2004 e, decorre dalla medesima data. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al Libro V –

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Art.223-vicies bis

Qualora la fattispecie di cui al primo comma dell’articolo 2362 del codice sia precedente al 1° gennaio 2004, il termine ivi previsto decorre dalla sua data di entrata in vigore. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al Libro V –

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Art.223-vicies ter

Non si applica la lettera e) del primo comma dell’articolo 2437 del codice alla eliminazione delle cause di recesso, previste nel secondo comma del medesimo articolo, purchè deliberata entro il 30 giugno 2004. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al Libro V –

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Art. 224

Salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti, la trascrizione di un atto, eseguita in conformità delle leggi anteriori a effetti diversi da quelli stabiliti dal codice , produce gli effetti previsti dal codice stesso, a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore di questo. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione VI – Disposizioni relative al Libro […]

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Art. 225

Le disposizioni del codice che regolano gli effetti dell’omissione della trascrizione o dell’annotazione non si applicano agli atti anteriori all’entrata in vigore del codice stesso, per i quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi precedenti o era richiesta a effetti diversi. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione VI – Disposizioni relative al Libro […]

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Art. 226

La trascrizione delle domande giudiziali prevista dagli articoli 2652 e 2653 del codice, anche se eseguita prima dell’entrata in vigore di questo, non pregiudica in nessun caso i diritti acquistati dai terzi prima di tale entrata in vigore, se essi erano fatti salvi dalle leggi anteriori. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione VI – Disposizioni […]

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Art. 227

Le disposizioni del codice, secondo le quali la trascrizione di una domanda giudiziale eseguita oltre un certo termine non pregiudica i diritti acquistati dai terzi , non si applicano ai diritti che sono stati acquistati anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso e che non erano fatti salvi dalle leggi anteriori, a meno che i […]

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Art. 228

La trascrizione del testamento o del certificato di denunciata successione, eseguita a norma delle leggi anteriori, produce dal giorno dell’entrata in vigore del codice gli stessi effetti che questo attribuisce alla trascrizione dell’accettazione dell’eredità. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione VI – Disposizioni relative al Libro VI –

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Art. 229

Le disposizioni degli articoli 2650 e 2834 del codice relative all’ipoteca legale a favore del condividente non si applicano alle divisioni stipulate prima dell’entrata in vigore del codice stesso, ancorché trascritte successivamente. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione VI – Disposizioni relative al Libro VI –

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Art. 230

Salvo quanto è disposto dai successivi articoli 231 e 232, le norme del Regio decreto 28 marzo 1929, n° 499, e della legge sui libri fondiari nel testo allegato al decreto medesimo, fino a che non sarà provveduto al loro coordinamento con le disposizioni del codice, continuano ad avere vigore nei territori delle nuove province, […]

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