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Art.223-duodecies

Le società di cui ala capo I del titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 marzo 2005. Le deliberazioni necessarie per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto alle nuove […]

Le società di cui ala capo I del titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 marzo 2005. Le deliberazioni necessarie per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni normative trova applicazione anche per l’adeguamento delle norme introdotte con i decreti legislativi attuativi della legge n°366 del 2001.Le modifiche statutarie necessarie per l’attribuzione all’organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all’adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al presente decreto sono deliberate dall’assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze indicate nei commi precedenti. Fino alla data indicata al primo comma le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto, conservano le loro efficacia anche se non conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto. Dalla data del 1° gennaio 2004, non possono essere iscritte nel registro delle imprese le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tal caso l’articolo 2331, quarto comma, del codice covile. Le disposizioni fiscali di carattere agevolativi previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente. Conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che con le modalità e le maggioranze previste, per le deliberazioni assembleari dell’articolo 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il 31 marzo 2005.

Capo II – Disposizioni transitorie
Sezione V – Disposizioni relative al Libro V

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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