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Art. 99 Codice civile

Termine per la celebrazione del matrimonio

Il matrimonio non puo' essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.

Se il matrimonio non e' celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.