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Art. 94 Codice civile

Luogo della pubblicazione

La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed e' fatta nei comuni di residenza degli sposi.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.