Home » Codici » Codice civile » Libro SECONDO DELLE SUCCESSIONI » Titolo II DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME » Capo III Della successione dello Stato » Art. 586
Acquisto dei beni da parte dello Stato
In mancanza di altri successibili, l'eredita' e' devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non puo' farsi luogo a rinunzia.
Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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