Home » Codici » Codice civile » Libro SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI » Titolo V DELLA PRESCRIZIONE E DELLA DECADENZA » Capo II Della decadenza » Art. 2967
Effetto dell'impedimento della decadenza
Nei casi in cui la decadenza e' impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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