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Art. 296 Codice civile

Consenso per l'adozione

Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184)).

((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184)).

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.