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Art. 294 Codice civile

Pluralita' di adottati o di adottanti

((E' ammessa l'adozione di piu' persone, anche con atti successivi)).

Nessuno puo' essere adottato da piu' d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.