Home » Codici » Codice civile » Libro QUINTO DEL LAVORO » Titolo V DELLE SOCIETÀ » Capo II Della società semplice » Sezione IV Dello scioglimento della società » Art. 2279
Divieto di nuove operazioni
I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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