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Art. 2167 Codice civile

Obblighi del colono

Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessita' della coltivazione.

Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttivita'; deve altresi' custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.