Home » Codici » Codice civile » Libro QUINTO DEL LAVORO » Titolo II DEL LAVORO NELL'IMPRESA » Capo II Dell'impresa agricola » Sezione III Della colonia parziaria » Art. 2166
Obblighi del concedente
Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale e' destinato.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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