Home » Codici » Codice civile » Libro QUINTO DEL LAVORO » Titolo II DEL LAVORO NELL'IMPRESA » Capo I Dell'impresa in generale » Sezione III Del rapporto di lavoro » Paragrafo 5 Disposizioni finali » Art. 2126
Prestazione di fatto con violazione di legge
La nullita' o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullita' derivi dall'illiceita' dell'oggetto o della causa.
Se il lavoro e' stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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