Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo II DEI CONTRATTI IN GENERALE » Capo IV Dell'interpretazione del contratto » Art. 1366
Interpretazione di buona fede
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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