Home » Codici » Codice civile » Libro TERZO DELLA PROPRIETÀ » Titolo VI DELLE SERVITÙ PREDIALI » Capo VI Dell'estinzione delle servitù » Art. 1075
Esercizio limitato della servitu'
La servitu' esercitata in modo da trarne un'utilita' minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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