Home » Codici » Codice civile » Libro SECONDO DELLE SUCCESSIONI » Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI » Capo V DELL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ » Sezione II Del beneficio d'inventario » Art. 511
Spese
Le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico dell'eredita'.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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