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Art. 511 Codice Civile — Anno 2024

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Eredità con beneficio di inventario: rimborso coerede
Un coerede, dopo aver accettato l'eredità con beneficio di inventario, paga i debiti ereditari con denaro proprio e agisce per il rimborso nei confronti degli altri coeredi. La Corte di Cassazione, riformando la decisione di merito, stabilisce che il coerede ha diritto di agire in un autonomo giudizio per l'accertamento del proprio credito, a prescindere dall'insufficienza del patrimonio ereditario. Tale diritto al rimborso sorge dalla surrogazione legale nei diritti dei creditori soddisfatti e non è subordinato alla procedura di liquidazione concorsuale dell'eredità.
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