Home » Codici » Codice civile » Libro PRIMO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA » Titolo XII Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia » Capo II Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale » Art. 414
Persone che possono essere interdette
((Il maggiore di eta' e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermita' di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando cio' e' necessario per assicurare la loro adeguata protezione)).
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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