Home » Codici » Codice civile » Libro SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI » Titolo II DELLE PROVE » Capo II Della prova documentale » Sezione I Dell'atto pubblico » Art. 2701
Conversione dell'atto pubblico
Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalita' prescritte, se e' stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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