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Art. 2044 Codice civile

Legittima difesa

Non e' responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di se' o di altri.

((Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilita' di chi ha compiuto il fatto e' esclusa.

Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato e' dovuta una indennita' la cui misura e' rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresi' conto della gravita', delle modalita' realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato)).

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.