Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo III DEI SINGOLI CONTRATTI » Capo VI Della locazione » Sezione I Disposizioni generali » Art. 1576
Mantenimento della cosa in buono stato locativo
Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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