Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata , sotto pena di nullità: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili 2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie il diritto del concedente e dell’enfiteusi; 3) i contratti che costituiscono la […]
Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata , sotto pena di nullità: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili 2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie il diritto del concedente e dell’enfiteusi; 3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti; 4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione ; 5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti; 6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico; 7) i contratti di anticresi ; 8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni ; 9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato; 10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie , salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato ; 11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari; 12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti; 13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge
Capo II – Dei requisiti del contratto
Sezione IV – Della forma del contratto
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