Home » Codici » Codice civile » Libro QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI » Titolo I DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE » Capo V Della cessione dei crediti » Art. 1264
Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli e' stata notificata.
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non e' liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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