La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7908/2024, ha chiarito i limiti di applicabilità della clausola risolutiva espressa in un contratto di franchising. Il caso riguardava un affiliato che aveva tentato di risolvere il contratto a causa dell'apertura di nuovi punti vendita da parte dell'affiliante nella stessa zona. La Corte ha respinto il ricorso dell'affiliato, stabilendo che la sua comunicazione di risoluzione non era valida e che, in assenza di un patto di esclusiva, l'operato dell'affiliante non costituiva un grave inadempimento né una violazione della buona fede. Di conseguenza, l'abbandono della rete da parte dell'affiliato è stato considerato un inadempimento contrattuale, con conseguente condanna al risarcimento del danno.
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