La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1433/2024, ha rigettato il ricorso di un promissario conduttore, confermando la risoluzione di un contratto preliminare di affitto d'azienda per suo inadempimento. Il caso verteva sulla natura della somma versata, qualificata come caparra confirmatoria, e sulla legittimità del recesso della parte concedente. La Corte ha ribadito che l'interpretazione sulla natura della somma è riservata al giudice di merito e ha chiarito che il recesso per inadempimento (art. 1385 c.c.) è possibile anche se vi è stato un principio di esecuzione del contratto. Inoltre, ha confermato che l'affitto d'azienda non include automaticamente la locazione dell'immobile, se il contratto prevede diversamente.
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