La Corte di Cassazione stabilisce che i provvedimenti del giudice delegato, emessi ai sensi dell'art. 169 bis della legge fallimentare per la sospensione o lo scioglimento di contratti pendenti in un concordato preventivo, possono essere contestati in un giudizio ordinario. Tali decreti, avendo natura di meri atti di amministrazione e non decisoria, non passano in giudicato. Pertanto, la parte che si ritiene lesa, come un istituto di credito nel caso di specie, può agire in un processo a cognizione piena per far valere la nullità o l'inefficacia di tali provvedimenti, senza che ciò sia precluso dal reclamo endo-concorsuale o dall'omologazione del concordato.
Continua »