Una società, cessionaria di un credito per la restituzione di somme indebitamente pagate a un istituto di credito, ha citato in giudizio la banca. La Corte d'Appello, constatando la mancata produzione del contratto di conto corrente da parte della banca, ne ha presunto l'inesistenza, condannandola alla restituzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della banca, confermando che la prova dell'inesistenza del contratto può fondarsi su presunzioni, come la condotta processuale della parte che avrebbe dovuto conservarlo. La Corte ha inoltre chiarito la distinzione tra contratto di conto corrente e contratto di fido ai fini della prescrizione.
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