Una banca ha finanziato un'impresa con un prestito garantito da un fondo pubblico. Al default dell'impresa, la banca ha chiesto il pagamento al garante, il quale ha contestato la validità della richiesta sostenendo che non rispettava i requisiti formali, causando l'inefficacia garanzia. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del garante. La Corte ha implicitamente confermato la decisione d'appello secondo cui, per evitare la decadenza della garanzia, è sufficiente una chiara manifestazione della volontà di riscuotere il credito, anche se la comunicazione formale manca di alcuni dettagli specifici. Il ricorso è stato respinto per un vizio procedurale, ovvero per non aver contestato correttamente le motivazioni della sentenza precedente.
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