Una società correntista ha citato in giudizio una banca per la restituzione di somme indebitamente percepite. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda perché la società non aveva prodotto il contratto, invertendo di fatto l'onere della prova. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che, in caso di contestazione sulla forma scritta del contratto, spetta alla banca dimostrarne l'esistenza. La Suprema Corte ha inoltre affermato che la prova dei movimenti bancari può essere fornita anche tramite documenti alternativi, come gli estratti conto scalari, validando l'operato del consulente tecnico.
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