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Art. 540 c.p. – Rapporto di parentela –
Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori del matrimonio è equiparata alla filiazione nel matrimonio.
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Art. 541 c.p. – Pene accessorie ed altri effetti penali –
Abrogato Capo III - DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI - -
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Art. 542 c.p. – Querela dell’offeso –
Abrogato Capo III - DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI - -
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Art. 543 c.p. – Diritto di querela –
Abrogato Capo III - DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI - -
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Art. 544 c.p. – Causa speciale di estinzione del reato
Abrogato Capo III - DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI - -
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Art. 544 bis c.p. – Uccisione di animali
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni. - - -
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Art. 544 ter c.p. – Maltrattamento di animali
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.
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Art. 544 quater c.p. – Spettacoli o manifestazioni vietati
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuovere spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.
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Art. 544 quinquies c.p. – Divieto di combattimenti tra animali
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica(3) è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.
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Art. 544 sexies c.p. – Confisca e pene accessorie
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsto dagli articoli 544 ter, 544 quater, 544 quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali, se la sentenza di condanna, o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività.
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Art. 556 c.p. – Bigamia –
Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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Art. 557 c.p. – Prescrizione del reato –
Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo il secondo per bigamia.
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Art. 558 c.p. – Induzione al matrimonio mediante inganno –
Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell'impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da euro 206 a euro 1.
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Art. 559 c.p. Adulterio –
La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno (1). 1) Con sentenza n° 126 del 19 dicembre 1968 la Corte cosituzionale ha dichiarato l'illegittimità del primo e del secondo comma. (
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Art. 560 c.p. – Concubinato –
Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni. Con sentenza n° 147 del 3 dicembre 1969 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di questo articolo).
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Art. 561 c.p. – Casi di non punibilità. Circostanza attenuante –
Nel caso preveduto dall'articolo 559, non è punibile la moglie quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei. Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.
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Art. 562 c.p. – Pena accessoria e sanzione civile –
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell'autorità maritale (1). Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole (2).
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Art. 563 c.p. – Estinzione del reato –
Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato. L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. (
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Art. 564 c.p. – Incesto –
Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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Art. 565 c.p. – Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica –
Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, è punito con la multa da euro 103 a euro 516.
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