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Art. 391 c.p. – Procurata inosservanza di misure di sicurezza –
Chiunque procura o agevola l'evasione di persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l'evaso o comunque la favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, è punito con la reclusione fino a due anni.
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Art. 392 c.p. – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose –
Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sè medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516. Agli effetti della legge penale, si ha "violenza sulle cose", allorchè la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.
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Art. 393 c.p. – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone –
Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sè medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito con la reclusione fino a un anno. Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206.
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Art. 394 c.p. – Sfida a duello –
Abrogato Capo III - DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI - -
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Art. 395 c.p. – Portatori di sfida –
Abrogato Capo III - DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI - -
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Art. 396 c.p. – Uso delle armi in duello –
Abrogato Capo III - DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI - -
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Art. 398 c.p. – Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità –
Abrogato Capo III - DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI - -
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Art. 399 c.p. – Duellante estraneo al fatto –
Abrogato Capo III - DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI - -
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Art. 400 c.p. – Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello –
Abrogato   Capo III - DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI - -
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Art. 401 c.p. – Provocazione al duello per fine di lucro –
Abrogato Capo III - DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI - -
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Art. 402 c.p. – Vilipendio della religione dello Stato –
Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno. ( Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n° 508 del 2000, dalla Corte Costituzionale)   Capo I - DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO E I CULTI AMMESSI - -
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Art. 403 c.p. – Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone –
Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1. 000 a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendo di un ministro del culto.
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Art. 404 c.p. – Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose –
Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in un luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1. Chiunque, pubblicamente e, intenzionalmente, distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta cose che formino oggetto di culto o, siano consacrate al culto o, siano necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione fino a due anni.
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Art. 405 c.p. – Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico –
Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione fino a tre anni.
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Art. 406 c.p. – Delitti contro i culti ammessi nello Stato –
Abrogato Capo I - DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO E I CULTI AMMESSI - -
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Art. 407 c.p. – Violazione di sepolcro –
Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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Art. 408 c.p. – Vilipendio delle tombe –
Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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Art. 409 c.p. – Turbamento di un funerale o servizio funebre –
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre è punito con la reclusione fino a un anno.
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Art. 410 c.p. – Vilipendio di cadavere –
Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.
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