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Art. 206 c.p. - Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza -

Durante la istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o l’infermo di mente, o l’ubriaco abituale, o la persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio, o in unospedale psichiatrico giudiziale, o in una casa di cura e di custodia. Il tempo dell’esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa.

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Art. 207 c.p. - Revoca delle misure di sicurezza personali -

Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.

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Art. 208 c.p. - Riesame della pericolosità -

Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa.

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Art. 209 c.p. - Persona giudicata per più fatti -

Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, più fatti per i quali siano applicabili più misure di sicurezza della medesima specie, è ordinata una sola misura di sicurezza. Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione ad esso, applica una o più delle misure di sicurezza stabilite dalla legge.

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Art. 210 c.p. - Effetti della estinzione del reato o della pena -

La estinzione del reato impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l’esecuzione. L’estinzione della pena impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l’esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni.

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Art. 211 c.p. - Esecuzione delle misure di sicurezza -

Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta.

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Art. 211 bis c.p. - Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza

Alle misure di sicurezza previste dal presente capo, si applicano gli articoli 146 e 147.

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Art. 212 c.p. - Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza -

L’esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l’esecuzione della pena. Se l’infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta, e l’infermo viene ricoverato in un ospedale psichiatrico comune, cessa l’esecuzione di dette misure.

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Art. 213 c.p. - Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro -

Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati. Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati negli ospedali psichiatrici giudiziari, si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalità.

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Art. 214 c.p. - Inosservanza delle misure di sicurezza detentive -

Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione. Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un opsedale pschiatrico giudiziario o in una casa di cura e di cura o di custodia.

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Art. 215 c.p. - Specie -

Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive. Sono misure di sicurezza non detentive: 1) la libertà vigilata: 2) il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province; 3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche; 4) l’espulsione dello straniero dallo Stato.

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Art. 216 c.p. - Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro -

Capo I – DELLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI Sezione II – DISPOSIZIONI SPECIALI –

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Art. 217 c.p. - Durata minima -

La assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali, la durata minima è di due anni, per i delinquenti professionali di tre anni, ed è di quattro anni per i delinquenti per tendenza.

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Art. 218 c.p. - Esecuzione -

Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali o professionali e quelli per tendenza sono assegnati a sezioni speciali. Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce.

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Art. 219 c.p. - Assegnazione a una casa di cura e di custodia -

Il condannato, per un delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica, o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione (1). Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata.

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Art. 220 c.p. - Esecuzione dell'ordine di ricovero -

L’ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.

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Art. 221 c.p. - Ubriachi abituali -

Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l’azione di sostanze stupefacenti all’uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia. Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata.

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Art. 222 c.p. - Ricovero in un manicomio giudiziario -

La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce l’ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell’imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell’applicazione della misura.

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Art. 223 c.p. - Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario -

Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può avere durata inferiore a un anno.

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Art. 224 c.p. - Minore non imputabile -

Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata. 1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 gennaio 1971, n. 1, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui rende obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni 14, il ricovero, per almeno tre anni, in riformatorio giudiziario.

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