La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale, stabilita dalla legge e, comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e, quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorchè puniti con la sola pena pecuniaria. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e, la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si ha riguaro soltanto alla pena detentiva.
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