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Art. 139 c.p. – Computo delle pene accessorie –
Art. 139 c.p. Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza. Capo I – DELLA MODIFICAZIONE […]
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Art. 141 c.p. – Articolo abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.
Art. 141 c.p. Abrogato Capo II – DELLA ESECUZIONE DELLA PENA – –
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Art. 142 c.p. – Articolo abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.
Art. 142 c.p. Abrogato Capo II – DELLA ESECUZIONE DELLA PENA – –
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Art. 143 c.p. – Articolo abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.
Art. 143 c.p. Abrogato Capo II – DELLA ESECUZIONE DELLA PENA – –
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Art. 144 c.p. – Articolo abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.
Art. 144 c.p. Abrogato Capo II – DELLA ESECUZIONE DELLA PENA – –
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Art. 145 c.p. – Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato –
Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato. In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio.
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Art. 146 c.p.- Rinvio obbligatorio della esecuzione della pena –
Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.
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Art. 147 c.p. – Rinvio facoltativo della esecuzione della pena –
L'esecuzione di una pena può essere differita: 1) se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo precedente; 2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica; 3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti della madre di prole di età inferiore a tre anni. Nel caso indicato nel numero 1, la esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.
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Art. 148 c.p. – Infermità psichica sopravvenuta al condannato –
Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un ospedale psichiatrico guidiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia.
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Art. 149 c.p. – Consiglio di patronato e Cassa delle ammende
Art. 149 c.p. Abrogato Capo II – DELLA ESECUZIONE DELLA PENA – –
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Art. 150 c.p. – Morte del reo prima della condanna –
La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.
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Art. 151 c.p. – Amnistia –
L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie. La estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.
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Art. 152 c.p. – Remissione della querela –
Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato. La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.
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Art. 153 c.p. – Esercizio del diritto di remissione. Incapaci –
Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente, il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappresentante. I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela è stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l'approvazione di questo.
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Art. 154 c.p. – Più querelanti: remissione di uno solo –
Se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti.
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Art. 155 c.p. – Accettazione della remissione –
La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.
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Art. 156 c.p. – Estinzione del diritto di remissione –
Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato. (
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Art. 157 c.p. – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere –
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale, stabilita dalla legge e, comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e, quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorchè puniti con la sola pena pecuniaria. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e, la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si ha riguaro soltanto alla pena detentiva.
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Art. 158 c.p. – Decorrenza del termine della prescrizione –
Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
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