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Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato –
È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.
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Art. 82 c.p. – Offesa di persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta –
Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo 60.
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Art. 83 c.p. – Evento diverso da quello voluto dall’agente –
Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
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Art. 84 c.p. – Reato complesso –
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato.
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Art. 85 c.p. – Capacità d’intendere e di volere –
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.
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Art. 86 c.p. – Determinazione in altri dello stato d’incapacità, allo scopo di far commettere un reato –
Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacità.
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Art. 87 c.p. – Stato preordinato d’incapacità d’intendere e di volere –
Art. 87 c.p. La disposizione della prima parte dell’articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d’incapacità d’intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa. Capo I – DELLA IMPUTABILITÀ – –
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Art. 88 c.p. – Vizio totale di mente –
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere.
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Art. 89 c.p. – Vizio parziale di mente –
Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.
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Art. 90 c.p. – Stati emotivi o passionali –
Gli stati emotivi o passionali non escludono nè diminuiscono l'imputabilità.
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Art. 91 c.p. – Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore –
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.
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Art. 92 c.p. – Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata –
L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude nè diminuisce l'imputabilità. Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.
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Art. 93 c.p. – Fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti –
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.
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Art. 94 c.p. – Ubriachezza abituale –
Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata. Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.
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Art. 95 c.p. – Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti –
Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.
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Art. 96 c.p. – Sordomutismo –
Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità la capacità d'intendere o di volere.
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Art. 97 c.p. – Minore degli anni quattordici –
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.
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Art. 98 c.p. – Minore degli anni diciotto –
È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
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Art. 99 c.p. – Recidiva –
Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo. Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.
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Art. 100 c.p. – Recidiva facoltativa
Abrogato Capo II - DELLA RECIDIVA, DELLA ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ NEL REATO E DELLA TENDENZA A DELINQUERE - -
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