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Art. 28 c.p. – Interdizione dai pubblici uffici –
L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze (2). 2) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 1966, n. 3, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla parte in cui i diritti in essi previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro.
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Art. 29 c.p. – Casi nei quali alla condanna consegue l’interdizione dai pubblici uffici –
La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
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Art. 30 c.p. – Interdizione da una professione o da un’arte –
L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione o licenza anzidetti.
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Art. 31 c.p. – Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un’arte. Interdizione –
Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3 dell'articolo 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio, o mestiere, o con la violazione dei doveri ad essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere.
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Art. 32 c.p. – Interdizione legale –
Il condannato all'ergastolo è in stato d'interdizione legale. Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti.
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Art. 32 bis c.p. – Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese –
L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonchè ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
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Art. 32 ter c.p. – Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione –
L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
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Art. 32 quater c.p. – Casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione –
Art. 32 quater c.p. Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies, 501, 501 bis, 640 numero 1 del secondo comma, 640 bis, 644, […]
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Art 32 quinquies c.p. – Casi nei quali alla condanna consegue l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego –
Salvo quanto previsto dagli articolo 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, e 320, importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.
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Art. 33 c.p. – Condanna per delitto colposo –
Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo.
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Art. 34 c.p. – Decadenza della potestà dei genitori e sospensione dell’esercizio di essa –
La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza della potestà dei genitori. La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa la sospensione dell'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.
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Art. 35 c.p. – Sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte –
La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità.
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Art. 35 bis c.p. – Sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese –
La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore direttore generale, e dirigente prepostao alla redazione dei documenti contabili societari, nonchè ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
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Art. 36 c.p. – Pubblicazione della sentenza penale di condanna –
La sentenza di condanna all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.
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Art. 37 c.p. – Pene accessorie temporanee: durata –
Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.
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Art. 38 c.p. – Condizione giuridica del condannato alla pena di morte –
Soppresso Capo III - DELLE PENE ACCESSORIE, IN PARTICOLARE - -
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Art. 39 c.p. – Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni –
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.
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Art. 40 c.p. – Rapporto di causalità –
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
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Art. 41 c.p. – Concorso di cause –
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
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Art. 42 c.p. – Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva –
Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.
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