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Art. 8 c.p. – Delitto politico commesso all’estero –
Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.
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Art. 9 c.p. – Delitto comune del cittadino all’estero –
Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che la estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto. - - -
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Art. 10 c.p. – Delitto comune dello straniero all’estero –
Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.
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Art. 11 c.p. – Rinnovamento del giudizio –
Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato anche se sia stato giudicato all'estero.
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Art. 12 c.p. – Riconoscimento delle sentenze penali straniere –
Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'Autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere ugualmente ammessa a riconoscimento nello Stato qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.
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Art. 13 c.p. – Estradizione –
L'estradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali. L'estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.
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Art. 14 c.p. – Computo e decorrenza dei termini –
Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.
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Art. 15 c.p. – Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale –
Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito. - - -
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Art. 16 c.p. – Leggi penali speciali –
Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti. - - -
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Art. 17 c.p. – Pene principali: specie –
Le pene principali stabilite per i delitti sono: 1) morte (soppresso) ; 2) l'ergastolo; 3) la reclusione; 4) la multa.
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Art. 18 c.p. – Denominazione e classificazione delle pene principali –
Sotto la denominazione di "pene detentive" o "restrittive della libertà personale" la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto.
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Art. 19 c.p. – Pene accessorie: specie –
Le pene accessorie per i delitti sono: 1) l'interdizione dai pubblici uffici; 2) l'interdizione da una professione o da un'arte; 3) l'interdizione legale; 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 5 bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. Le pene accessorie per le contravvenzioni sono: 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte; 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
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Art. 20 c.p. – Pene principali e accessorie –
Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.
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Art. 21 c.p. – Pena di morte –
La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
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Art. 22 c.p. – Ergastolo –
La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
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Art. 23 c.p. – Reclusione –
La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
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Art. 24 c.p. – Multa –
La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 5 euro, nè superiore a 50.
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Art. 25 c.p. – Arresto –
La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.
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Art. 26 c.p. – Ammenda –
La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20, nè superiore a euro 10.
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Art. 27 c.p. – Pene pecuniarie fisse e proporzionali –
La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelle in cui sono proporzionali.
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