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Cartella di pagamento, termine di prescrizione breve

La scadenza del termine per impugnare una cartella di pagamento non determina l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale.

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Lavoratore che svolge attività in malattia

Obbligo di astenersi da attività che possano compromettere la guarigione; attività svolta dal lavoratore in malattia non deve essere utile al datore.

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Responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili

Responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di cose immobili ex art. 1669 c.c., decadenza e prescrizione dall’azione,

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Spoglio, onere della prova

Incombe su chi si reputa spogliato la prova del proprio possesso in epoca prossima allo spoglio, possesso che va specificamente dimostrato.

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Donazione indiretta in favore del coniuge

Realizzazione dell’opera sul suolo altrui, donazione indiretta in favore del coniuge, indennizzo, sussistenza, condizioni.

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Tassi di usura, usurarietà dei tassi di interesse applicati

Tassi di usura, rispetto della normativa in materia antiusura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione.

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Contratto di leasing, inadempimento, risoluzione del contratto

Leasing, non si configura un inadempimento dal momento che l’impossibilità di godere del bene non è imputabile alla concedente.

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Art. 1 c.p. - Reati e pene: disposizione espressa di legge -

1 c. p. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite. – – –

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Art. 2 c.p. - Successione di leggi penali -

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato; e se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.

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Art. 3 c.p. - Obbligatorietà della legge penale -

La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadino o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto ineternazionale. La legge penale italiana, obbliga altresì, tutti coloro che, cittadini italiani o stranieri, si trovano all’estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale. – – –

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Art. 4 c.p. - Cittadino italiano. Territorio dello Stato -

4 c. p. Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

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Art. 5 c.p. - Ignoranza della legge penale -

Art. 5 c.p. Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale. (Articolo dichiarato illegittimo nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile, sentenza n° 364 del 1998) – – –

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Art. 6 c.p. - Reati commessi nel territorio dello Stato -

6 c. p. Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione. – – –

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Art. 7 c.p. - Reati commessi all'estero -

Art. 7 c.p. È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel […]

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Art. 8 c.p. - Delitto politico commesso all'estero -

Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell’articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.

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Art. 9 c.p. - Delitto comune del cittadino all'estero -

Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che la estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto. – – –

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Art. 10 c.p. - Delitto comune dello straniero all'estero -

Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

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Art. 11 c.p. - Rinnovamento del giudizio -

Nel caso indicato nell’articolo 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato anche se sia stato giudicato all’estero.

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Art. 12 c.p. - Riconoscimento delle sentenze penali straniere -

Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall’Autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere ugualmente ammessa a riconoscimento nello Stato qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.

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Art. 13 c.p. - Estradizione -

L’estradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali. L’estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.

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