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Art.223-vicies bis
Qualora la fattispecie di cui al primo comma dell’articolo 2362 del codice sia precedente al 1° gennaio 2004, il termine ivi previsto decorre dalla sua data di entrata in vigore. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al Libro V –
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Art.223-vicies ter
Non si applica la lettera e) del primo comma dell’articolo 2437 del codice alla eliminazione delle cause di recesso, previste nel secondo comma del medesimo articolo, purchè deliberata entro il 30 giugno 2004. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione V – Disposizioni relative al Libro V –
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Art. 224
Salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti, la trascrizione di un atto, eseguita in conformità delle leggi anteriori a effetti diversi da quelli stabiliti dal codice , produce gli effetti previsti dal codice stesso, a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore di questo. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione VI – Disposizioni relative al Libro […]
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Art. 225
Le disposizioni del codice che regolano gli effetti dell’omissione della trascrizione o dell’annotazione non si applicano agli atti anteriori all’entrata in vigore del codice stesso, per i quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi precedenti o era richiesta a effetti diversi. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione VI – Disposizioni relative al Libro […]
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Art. 226
La trascrizione delle domande giudiziali prevista dagli articoli 2652 e 2653 del codice, anche se eseguita prima dell’entrata in vigore di questo, non pregiudica in nessun caso i diritti acquistati dai terzi prima di tale entrata in vigore, se essi erano fatti salvi dalle leggi anteriori. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione VI – Disposizioni […]
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Art. 227
Le disposizioni del codice, secondo le quali la trascrizione di una domanda giudiziale eseguita oltre un certo termine non pregiudica i diritti acquistati dai terzi , non si applicano ai diritti che sono stati acquistati anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso e che non erano fatti salvi dalle leggi anteriori, a meno che i […]
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Art. 228
La trascrizione del testamento o del certificato di denunciata successione, eseguita a norma delle leggi anteriori, produce dal giorno dell’entrata in vigore del codice gli stessi effetti che questo attribuisce alla trascrizione dell’accettazione dell’eredità. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione VI – Disposizioni relative al Libro VI –
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Art. 229
Le disposizioni degli articoli 2650 e 2834 del codice relative all’ipoteca legale a favore del condividente non si applicano alle divisioni stipulate prima dell’entrata in vigore del codice stesso, ancorché trascritte successivamente. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione VI – Disposizioni relative al Libro VI –
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Art. 230
Salvo quanto è disposto dai successivi articoli 231 e 232, le norme del Regio decreto 28 marzo 1929, n° 499, e della legge sui libri fondiari nel testo allegato al decreto medesimo, fino a che non sarà provveduto al loro coordinamento con le disposizioni del codice, continuano ad avere vigore nei territori delle nuove province, […]
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Art. 231
Formano oggetto di annotazione, secondo le disposizioni della legge sui libri fondiari, anche: 1) gli atti menzionati dai numeri 10, 11 e 12 dell’articolo 2643 del codice agli effetti previsti dall’articolo 19 della legge sui libri fondiari; 2) gli atti di costituzione del patrimonio familiare agli effetti previsti dalle disposizioni del codice; 3) la cessione […]
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Art. 232
L’annotazione del vincolo dotale e della comunione dei beni tra coniugi prevista dall’articolo 19, lett. c, della legge sui libri fondiari o l’omissione dell’annotazione medesima produce dal giorno dell’entrata in vigore del codice gli effetti da questo stabiliti. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione VI – Disposizioni relative al Libro VI –
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Art.232-bis
A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilità per danni del conservatore dei registri immobiliari è regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione VI – Disposizioni relative al Libro VI –
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Art. 233
Le disposizioni del codice relative alle prove si applicano anche nei giudizi pendenti, se non e stata pronunziata sentenza definitiva, ancorché di primo grado. La prova testimoniale per gli atti eseguiti anteriormente all’entrata in vigore del codice rimane tuttavia ammissibile anche nei casi in cui non è da questo consentita, se essa poteva essere ammessa […]
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Art. 234
Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori privilegiati , all’ordine dei privilegi e all’efficacia di questi rispetto al pegno, alle ipoteche e agli altri diritti reali si osservano anche per i privilegi sorti anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, se sono fatti valere posteriormente. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione VI – […]
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Art. 235
La disposizione dell’articolo 2767 del codice si applica anche ai crediti per risarcimento sorti prima dell’entrata in vigore del codice stesso, se l’indennità dovuta dall’assicuratore non è stata ancora corrisposta. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione VI – Disposizioni relative al Libro VI –
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Art. 236
Quando un credito al quale le leggi speciali attribuiscono il privilegio del creditore pignoratizio viene in concorso con i crediti indicati dall’articolo 2778 del codice, esso è preferito a quelli di cui ai numeri 12 e seguenti dello stesso articolo e posposto agli altri. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione VI – Disposizioni relative al […]
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Art. 237
Se il pegno è stato costituito anteriormente all’entrata in vigore del codice, le condizioni per l’efficacia della prelazione sono determinate dalle leggi anteriori. Si osservano invece le disposizioni del codice per ciò che concerne i poteri e gli obblighi del creditore pignoratizio. Continua tuttavia ad applicarsi la disposizione del secondo comma dell’articolo 1888 del codice […]
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Art. 238
L’opponibilità ai creditori ipotecari dei diritti costituiti sulla cosa ipotecata e delle cessioni o liberazioni di pigioni o di fitti è regolata dalle disposizioni del codice , quantunque si tratti di diritti sorti o di cessioni o liberazioni effettuate anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, sempre che il pignoramento sia eseguito posteriormente. Capo II […]
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Art. 239
Le disposizioni dell’articolo 2825 del codice si applicano anche alle ipoteche costituite e alle cessioni effettuate anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, se la divisione ha luogo posteriormente. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione VI – Disposizioni relative al Libro VI –
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Art. 240
Le ipoteche iscritte prima dell’entrata in vigore del codice conservano la loro efficacia per venti anni dall’entrata in vigore del codice stesso, a meno che per la cessazione di tale efficacia , secondo le disposizioni del codice del 1865, rimanga a decorrere un termine più breve. Capo II – Disposizioni transitorie Sezione VI – Disposizioni […]
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